E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 la legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", con la quale è stato modificato il sistema pensionistico e sono state introdotte rilevanti novità in materia di lavoro.
La nuova legge - in vigore dal 1° gennaio 2008 – si compone di un solo articolo e 94 commi; di questi, i primi due modificano lo “scalone” previdenziale introdotto dalla legge Maroni (la 243 del 2004), eliminando l’innalzamento a 60 anni dell’età minima prevista per l’accesso alla pensione di anzianità.
Al suo posto è entrato in vigore un sistema che fissa a 58 anni (59 per i lavoratori autonomi) l’età minima per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi, aumentando in modo graduale il requisito anagrafico fino a 61 anni (62 per gli autonomi) dal 1° gennaio 2013.
Dal 1° luglio 2009 scatta un altro meccanismo: quello delle cosiddette “quote”, che somma l’anzianità anagrafica all’anzianità contributiva, con il presupposto che vi siano comunque 35 anni di versamenti. Si inizierà con quota 95 (96 per gli autonomi), con un innalzamento graduale fino a quota 97 (98 per gli autonomi) dal 2013.
Per chi vanta 40 anni di contributi versati, si riducono i tempi di attesa per la pensione, con il raddoppio delle finestre di uscita da due a quattro. Ma le finestre sono estese anche alle pensioni di vecchiaia (comma 5): i dipendenti che maturano i requisiti nel primo trimestre andranno in pensione dal 1° luglio, coloro che perfezionano i requisiti nel secondo trimestre andranno a riposo dal 1° ottobre. Quindi, il 1° gennaio sarà la volta di coloro che raggiungono i requisiti nel terzo trimestre, mentre il 1° aprile dell’anno successivo si aprirà la finestra per chi raggiunge i presupposti nel quarto trimestre. Tempi più lunghi sono previsti per i lavoratori autonomi, che dovranno aspettare almeno 6 mesi.
I commi 14 e 15 fissano i coefficienti di trasformazione per la determinazione dell’importo delle pensioni attraverso il calcolo contributivo, con effetto dal 1° gennaio 2010 e aggiornamento triennale.
Il comma 19 sospende per l’anno 2008 la rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione superiori otto volte al minimo (471,14 euro), ovvero superiori a 3.489,12 euro.
Con due decretazioni distinte, da attuare la prima entro tre mesi e la seconda entro l’anno, dovranno essere individuati i criteri per assicurare l’uscita anticipata di tre anni rispetto all’età minima della pensione (con un minimo di 57 anni) ai lavoratori che svolgono attività usuranti e dovrà essere introdotto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali più ricche confluite nell’Inps e ai pensionati del Fondo volo.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, con i commi 25 e 26 cambia l’indennità di disoccupazione: a partire dal 1° gennaio 2008 sarà di 8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni e di 12 mesi per i lavoratori sopra i 50 anni. Viene riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo, pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi successivi ed al 40% per gli ulteriori mesi. L’indennità ordinaria con i requisiti ridotti è pari al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a 180 giorni. La disoccupazione agricola resta esclusa da tali trattamenti.
Quanto all’indennità di mobilità, dal 1° gennaio è scattato l’aumento di perequazione dall’80 al 100% dell’inflazione. Tutto ciò in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali che il governo dovrà attuare entro un anno.
» Il testo delle legge sul sito del Parlamento
La nuova legge - in vigore dal 1° gennaio 2008 – si compone di un solo articolo e 94 commi; di questi, i primi due modificano lo “scalone” previdenziale introdotto dalla legge Maroni (la 243 del 2004), eliminando l’innalzamento a 60 anni dell’età minima prevista per l’accesso alla pensione di anzianità.
Al suo posto è entrato in vigore un sistema che fissa a 58 anni (59 per i lavoratori autonomi) l’età minima per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi, aumentando in modo graduale il requisito anagrafico fino a 61 anni (62 per gli autonomi) dal 1° gennaio 2013.
Dal 1° luglio 2009 scatta un altro meccanismo: quello delle cosiddette “quote”, che somma l’anzianità anagrafica all’anzianità contributiva, con il presupposto che vi siano comunque 35 anni di versamenti. Si inizierà con quota 95 (96 per gli autonomi), con un innalzamento graduale fino a quota 97 (98 per gli autonomi) dal 2013.
Per chi vanta 40 anni di contributi versati, si riducono i tempi di attesa per la pensione, con il raddoppio delle finestre di uscita da due a quattro. Ma le finestre sono estese anche alle pensioni di vecchiaia (comma 5): i dipendenti che maturano i requisiti nel primo trimestre andranno in pensione dal 1° luglio, coloro che perfezionano i requisiti nel secondo trimestre andranno a riposo dal 1° ottobre. Quindi, il 1° gennaio sarà la volta di coloro che raggiungono i requisiti nel terzo trimestre, mentre il 1° aprile dell’anno successivo si aprirà la finestra per chi raggiunge i presupposti nel quarto trimestre. Tempi più lunghi sono previsti per i lavoratori autonomi, che dovranno aspettare almeno 6 mesi.
I commi 14 e 15 fissano i coefficienti di trasformazione per la determinazione dell’importo delle pensioni attraverso il calcolo contributivo, con effetto dal 1° gennaio 2010 e aggiornamento triennale.
Il comma 19 sospende per l’anno 2008 la rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione superiori otto volte al minimo (471,14 euro), ovvero superiori a 3.489,12 euro.
Con due decretazioni distinte, da attuare la prima entro tre mesi e la seconda entro l’anno, dovranno essere individuati i criteri per assicurare l’uscita anticipata di tre anni rispetto all’età minima della pensione (con un minimo di 57 anni) ai lavoratori che svolgono attività usuranti e dovrà essere introdotto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali più ricche confluite nell’Inps e ai pensionati del Fondo volo.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, con i commi 25 e 26 cambia l’indennità di disoccupazione: a partire dal 1° gennaio 2008 sarà di 8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni e di 12 mesi per i lavoratori sopra i 50 anni. Viene riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo, pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi successivi ed al 40% per gli ulteriori mesi. L’indennità ordinaria con i requisiti ridotti è pari al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a 180 giorni. La disoccupazione agricola resta esclusa da tali trattamenti.
Quanto all’indennità di mobilità, dal 1° gennaio è scattato l’aumento di perequazione dall’80 al 100% dell’inflazione. Tutto ciò in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali che il governo dovrà attuare entro un anno.
» Il testo delle legge sul sito del Parlamento
La riforma del welfare
Il dossier de "Il Sole 24 Ore"
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