HANDICAP: una norma permette di mantenere la pensione del genitore pure se occupati
Un classico gol in "zona Cesarini". Dopo una lunga melina in Parlamento e uno stop nella Finanziaria, l’ultimo giorno dell’anno è passato finalmente un provvedimento che dovrebbe garantire maggiori disponibilità ai disabili adulti che perdono i genitori. Nel decreto cosidetto "Milleproroghe" (n. 248 del 31/12/2007) il governo ha infatti inserito all’articolo 46 alcune «disposizioni a favore di inabili». Si tratta della possibilità di mantenere la pensione di reversibilità (o indiretta) del genitore, anche quando lo stesso disabile abbia un’occupazione e un reddito proprio. e condizioni previste per usufruire del beneficio sono però che «l’attività (lavorativa) abbia finalità terapeutica» e che l’orario di lavoro non superi «le 25 ore settimanali». Deve essere svolta o presso le cooperative sociali (individuate dalla legge 381 del 1991) o presso datori di lavoro che abbiano assunto il disabile «con convenzioni di integrazione lavorativa» in base alla legge 68 del 1999 (art. 11). Ultimo requisito – per evitare rapporti fittizi – è che il trattamento economico corrisposto al disabile dal datore di lavoro «non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti incrementato del 30%» (7.488,72 euro per il 2008).
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pasquale orlando: Dopo di noi. Disabili al lavoro, ora non si perde pi�la reversibilit�
Un classico gol in "zona Cesarini". Dopo una lunga melina in Parlamento e uno stop nella Finanziaria, l’ultimo giorno dell’anno è passato finalmente un provvedimento che dovrebbe garantire maggiori disponibilità ai disabili adulti che perdono i genitori. Nel decreto cosidetto "Milleproroghe" (n. 248 del 31/12/2007) il governo ha infatti inserito all’articolo 46 alcune «disposizioni a favore di inabili». Si tratta della possibilità di mantenere la pensione di reversibilità (o indiretta) del genitore, anche quando lo stesso disabile abbia un’occupazione e un reddito proprio. e condizioni previste per usufruire del beneficio sono però che «l’attività (lavorativa) abbia finalità terapeutica» e che l’orario di lavoro non superi «le 25 ore settimanali». Deve essere svolta o presso le cooperative sociali (individuate dalla legge 381 del 1991) o presso datori di lavoro che abbiano assunto il disabile «con convenzioni di integrazione lavorativa» in base alla legge 68 del 1999 (art. 11). Ultimo requisito – per evitare rapporti fittizi – è che il trattamento economico corrisposto al disabile dal datore di lavoro «non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti incrementato del 30%» (7.488,72 euro per il 2008).
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